Pari Opportunità
In questa sezione troverete notizie e approfondimenti che riguardano i giovani Under 35, le donne e gli stranieri, le cui esigenze sono da sempre al centro della nostra azione politica e sindacale.
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LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO IN CHIAVE DI GENERE
Il Testo Unico sulla salute e la sicurezza (D.Lgs.81/08) ha introdotto diverse innovazioni nell’approccio al tema sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.
Una di queste è non considerare più il lavoratore soggetto neutro ma tenere conto, nella valutazione dei rischi, delle differenze di genere.
L’articolo 28 comma 1 del D.Lgs.81/08 prevede che “la valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs.151/01, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.”
Nel Testo Unico ci sono diversi riferimenti dedica alla considerazione delle differenze di genere; l’articolo 28, però, funge da norma atta ad impedire che la valorizzazione delle differenze di genere operata dal Testo Unico resti una mera enunciazione di principio senza tradursi nella pratica in concrete tutele di salute e sicurezza basate sul genere.
LE DIFFERENZE DI GENERE NEL D.LGS.81/08
Come anticipato, il D.LGS. 81/08 contiene diversi riferimenti alla sicurezza in chiave di genere. Di seguito riportiamo i più significativi.
L’uniformità della tutela anche con riguardo alle differenze di genere tra le “finalità” del Testo Unico
Tra le finalità del Testo unico, previste dall’art. 1, si stabilisce che “il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma […] garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.”
Un riferimento alle differenze di genere contenuto nella norma che definisce lo “scopo” stesso del decreto 81 e le “finalità” ultime che esso deve raggiungere valorizzi e nobiliti sul piano legislativo il tema delle differenza di genere e ne sottolinei l’importanza.
Commissione Consultiva Permanente e differenze di genere
L’articolo 6 comma 8 lett. l) del D.Lgs.81/08 prevede che la “Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha il compito di:
l) promuovere la considerazione della differenza di generein relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di prevenzione.”
A questo proposito la Relazione di accompagnamento al D.Lgs.106/2009 (decreto “correttivo”) ha specificato a suo tempo che “la modifica alla composizione della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro risponde, da una parte, ad una esigenza di razionalizzazione a seguito del suddetto accorpamento di Ministeri e, dall’altra, all’esigenza di inserire tra i componenti un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle pari opportunità. Infatti, tra i compiti della Commissione vi è anche quello di promuovere la considerazione della differenza di genere in relazione alla valutazione dei rischi e alla predisposizione di misure di prevenzione.”
Il Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) e le differenze di genere
L’articolo 8 comma 6 del D.Lgs.81/08 (“Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro”)prevede - per quando questo sistema sarà a regime - che “i contenuti dei flussi informativi devono almeno riguardare:
a) il quadro produttivo ed occupazionale;
b) il quadro dei rischi anche in un’ottica di genere;
c) il quadro di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici.
L’invio dei dati sanitari da parte del medico competente “evidenziando le differenze di genere”
In materia di sorveglianza sanitaria e di raccolta dati, poi, l’art.40 comma 1 D.Lgs.81/08 (“Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale”)prevede che “entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere,relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.”
Il Jobs Act e le differenze di genere sui luoghi di lavoro
Il D.Lgs.151/2015 attuativo del Jobs Act ha modificato l’articolo 6 c. 2 del D.Lgs.81/08 prevedendo che “ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell’istruzione.”
Più complessivamente, nell’ambito della riforma del Jobs Act che consta di vari decreti, si segnala che il D.Lgs.15 giugno 2015 n.80 - recante Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro e attuativo del Jobs Act - ha introdotto una norma (art.24) che regola il “congedo per le donne vittime di violenza di genere”.