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Feneal Uil Napoli

Sicurezza

Preveniamo gli infortuni

Il settore edile è da semrpe stato caratterizzato da un alto numero di infortuni, alle volte anche tragicamente mortali.
Negli ultimi anni questo dato ha subito un sensibilmente inflessione ma non basta. Servirà lavorare ancora affinché non si muoia più di lavoro.
L'obiettivo In questa sezione è quella di fornire informazioni utili ai nostri iscritti su tutto ciò che c'è da sapere in materia di sicurezza sul lavoro.

LAVORARE IN SICUREZZA

IL D.LGS.81/2008: TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO
L’evoluzione Normativa
Le disposizioni del Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sicurezza sul lavoro) hanno  provveduto al riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo (composto da 306 articoli e 51 allegati).
Sono entrate così in vigore, con la contestuale abrogazione delle norme sancite dallo storico D.Lgs. 626/1994 e provvedimenti satellite, le nuove regole per la sicurezza dei lavoratori dettate dal D.Lgs 81/2008.
Il decreto legislativo, con le modifiche ed integrazioni introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e dalla Legge 7 luglio 2009, recante il cosiddetto “Testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro definisce in maniera compiuta i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza ed i meccanismi di delega di funzioni, stabilisce regole per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori, fissa le sanzioni per l’inosservanza delle norme di prevenzione e protezione.
Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo il legislatore  ha realizzato una riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro riorganizzando il sistema di controlli e adeguando le misure di sicurezza anche attraverso iniziative di informazione, assistenza e di consulenza mirate sul territorio.
Il D.Lgs. 81/08 prevede il coinvolgimento di tutte le funzioni aziendali, a partire dal livello più elevato, ognuno secondo le proprie competenze e responsabilità, nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Il concetto di salute si evolve dall’assenza di malattia allo stato di benessere fisico, mentale e sociale.
 
Il D.Lgs. 81/08 prevede il coinvolgimento di tutte le figure aziendali, a partire dal livello più elevato, ognuno secondo le proprie competenze e responsabilità, nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro.

 

per consultare la Scheda di Approfondimento a cura delle Feneal Uil di Napoli e Campania CLICCA QUI:
SCHEDA APPROFONDIMENTO

 

 

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

La norma in materia di sicurezza ha trattato diffusamente i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale)  che vengono affrontati in dettaglio nel Titolo III  "Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale", articoli da 74 a 79 e nell'Allegato VIII.
La dotazione ai lavoratori dei DPI appropriati ai rischi individuati è un obbligo del datore di lavoro così come stabilito dal D.Lgs. n.81/2008, art. 18, comma 1, lettera d).
Lo stesso decreto, però, specifica nell’articolo 75, come essi abbiano carattere residuale.
La corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro impone che il rischio vada eliminato alla fonte e che i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) vadano forniti soltanto per contrastare i rischi residui. In sostanza i DPI vanno usati solo se nel luogo di lavoro non sia possibile adottare misure per la salute e sicurezza più robuste ed efficaci nell’abbassare il grado del rischio assegnato alla mansione stessa.
Si chiamano individuali perché, per motivi igienici, vanno forniti singolarmente ai lavoratori e non scambiati fra loro. Devono essere sempre efficienti e devono essere sottoposti ad adeguata manutenzione, riparazione o sostituiti i n caso di necessità.
I DPI devono essere marcati CE e devono riportare le loro carat­teristiche di protezione.
I DPI riveste un'importanza talmente alta  che il decreto vieta esplicitamente "la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso dei DPI non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (art. 23, comma 1). I DPI utilizzati devono essere anche elencati nel documento di valutazione dei rischi che deve contenere "l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati" (art. 28, comma 2, lettera b).
CLASSIFICAZIONE DEI DPI
 I DPI sono suddivisi in tre grandi categorie, di prima, seconda o terza:
Prima Categoria
 Sono quei dispositivi pensati per proteggere i lavoratori che volgano mansioni dal rischio minimo, tant’è che è facoltà del lavoratore stesso definire il livello di protezione necessario dal rischio stesso, un tipico esempio può riguardare la scelta di guanti da lavoro.
 Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
Seconda Categoria
Fanno parte di questa categoria tutti quei dispositivi di protezione individuale che non appartengono né alla prima né alla terza categoria.
Terza Categoria
I DPI appartenenti a questa categoria sono anche noti come salvavita, infatti sono quegli strumenti atti a proteggere da rischi mortali, dove per essi si intende anche le conseguenze sul lungo termine che un’esposizione a tali pericoli può avere, come per esempio l’esposizione all’amianto, che di per sé, nella giornata lavorativa, non porta ad alcun problema ma sul lungo termine ha avuto e ha conseguenze nefaste.
Appartengono alla terza categoria, i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente.
Fra tali dispositivi rientrano tutti pensati e costruiti per proteggere le vie respiratorie e quelli anticaduta.
GLI OBBLIGHI DEL LAVORATORE
prevede un maggiore coinvolgimento dei lavoratori sia per quanto riguarda l’attuazione delle misure di tutela e prevenzione sul posto di lavoro, sia per la realizzazione di una corretta ed efficace applicazione delle regole stabilite dal decreto stesso.
Tra gli obblighi che il D.Lgs. n. 81/08 prevede per il lavoratore in materia di sicurezza rientrano quelli relativi all’utilizzo e alla gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale riportati all’art. 78.
I lavoratori devono:
- sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro e, comunque, nei casi stabiliti;
- utilizzare i DPI messi a loro disposizione esclusivamente per lo scopo previsto e, comunque, sempre in maniera conforme all’informazione, alla formazione e all'addestramento ricevuti;
- avere cura dei DPI messi a loro disposizione;
- non apportare modifiche o manomissioni di propria iniziativa;
- seguire le procedure aziendali stabilite per la riconsegna dei DPI;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

 

L'INFORTUNIO SUL LAVORO         

Il D.P.R. 1124 del 30 giugno 1965 art. 2 comma 1 definisce infortunio sul lavoro “ogni evento avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni”.
Lo sviluppo di tecnologie, di processi lavorativi e l’evoluzione delle norme sulla sicurezza ha comportato una progressiva diminuzione degli infortuni sul lavoro nel tempo senza però arrivare a dimensioni marginali del fenomeno.
Il Testo Unico 1124/1965, che regola l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, stabilisce che non qualsiasi evento lesivo costituisce infortunio sul lavoro, ma solo quello che provoca le conseguenze normativamente determinate. E questa impostazione è ribadita dall’art. 13 comma 2, lett. a) d.lgs. 38/2000, il quale rileva le menomazioni conseguenti alla lesione dell’integrità psico-fisica.
Il significato del termine “infortunio”, nel linguaggio comune da cui è stato originariamente tratto, è quello di “un evento accidentale con effetto lesivo”. Quindi esso indica, in senso oggettivo, l’accadimento rilevante per il datore di lavoro e l’istituto assicuratore, ed in senso soggettivo, la lesione del lavoratore infortunato.
Da questa definizione si possono individuare le parole chiave che caratterizzano l’infortunio sul lavoro: la lesione, l’occasione di lavoro e la causa violenta.
La lesione è l’alterazione recata all’organismo fisiopsichico del lavoratore; l’occasione di lavoro è il nesso di causalità (cosiddetto nesso eziologico) tra il lavoro ed il verificarsi del rischio; la causa violenta è l’azione improvvisa ed immediata di una forza esterna, che costituisce un mezzo di causa ad effetto con la lesione.
Per lesione, indicata nel T.U. 1124/1965, si considera la morte o l’inabilità al lavoro.
Parlando di inabilità, bisogna dire che essa è intesa come l’eliminazione o la riduzione delle attitudini psicofisiche del soggetto protetto a svolgere attività lavorativa. Non va accertata, quindi, con riguardo alle alterazioni che sono conseguenza dell’infortunio, ma all’inabilità al lavoro che ne deriva. Di recente la legge ha esteso la nozione di lesione ricomprendendovi anche quelle all’integrità psicofisica del lavoratore.
L’inabilità al lavoro può essere temporanea o permanente: l’inabilità temporanea si ha quando le conseguenze dell’infortunio sono sanabili nel tempo e il soggetto può recuperare completamente le sue attitudini di lavoro, cioè quando ad esso è impedito totalmente e di fatto, per più di tre giorni, di svolgere l’attività lavorativa. In questo caso il diritto alle prestazione previdenziali sorge quando si tratta di un’inabilità assoluta “che impedisca totalmente e di fatto all’infortunato di attendere al lavoro (art. 68 T.U. 1124/1965). Si ha invece inabilità permanente quando le conseguenze dell’infortunio sono destinate a durare “per tutta la vita” (art. 74 T.U. 1124/1965). Questa può essere a sua volta assoluta, quando toglie completamente e per tutta la vita, le attitudini al lavoro, o parziale, quando le diminuisce in misura superiore al 15% in modo permanente.
La lesione può consistere anche nel danno estetico o nel danno biologico. Il primo è un’alterazione dell’estetica e quando deriva da un infortunio sul lavoro, dà luogo al diritto a ricevere prestazioni previdenziali soltanto se incide sulle attitudini al lavoro del soggetto protetto, vale a dire, sulle capacità dell’assicurato di trovare occupazione nel mercato del lavoro.
Il secondo invece è la lesione all’integrità psicofisica della persona, suscettibile di valutazione medico legale, indipendentemente dalla capacità di produzione del reddito.
Le maggiori discussioni e incertezze sorgono nell’individuare il significato del requisito dell’occasione di lavoro, e cioè di individuare quale relazione debba intercorrere tra il lavoro e l’infortunio, affinché quest’ultimo dia luogo all’erogazione delle prestazioni previdenziali.
L’occasione di lavoro è intesa come le condizioni, comprese quelle ambientali, in cui si svolge l’attività produttiva con i relativi rischi di danno al lavoratore che possono derivare dallo stesso comparto produttivo e/o da fattori e situazioni proprie del lavoratore ed in qualche modo da qualsiasi situazione ricollegabile allo svolgimento dell’attività lavorativa in modo diretto ed indiretto; il concetto di “occasione di lavoro” va oltre ai concetti identificati in espressioni come “causato dal lavoro” o “accaduto sul luogo di lavoro” o “durante l'orario di lavoro” in quanto permette di dare una copertura assicurativa più ampia tutelando tutti quegli infortuni accaduti per motivo di lavoro ovvero per “finalità lavorativa” (es. infortunio in itinere, etc.).
L’occasione di lavoro si può avere anche quando l’infortunio deriva da caso fortuito o da cause estranee al lavoro svolto e, per contro, non si può ritenere che esso sussista soltanto perché l’infortunio si sia verificato durante o sul luogo del lavoro.
Sia la dottrina che la giurisprudenza di legittimità riconoscono il significato normativo estensivo dell’espressione “occasione di lavoro” non limitata al solo concetto di causalità. Essa “comprende tutte le condizioni temporali, topografiche e ambientali in cui l’attività produttiva si svolge e nelle quali è imminente il rischio di danno per il lavoratore, sia che tale danno provenga dallo stesso apparato produttivo e sia che dipenda da situazioni proprie e ineludibili del lavoratore”.
L’ultimo requisito richiesto dalla legge per il sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali è la causa violenta, cioè una causa efficiente e rapida. È considerata tale qualunque azione, operante in danno altrui, tale da produrre lesioni all’organismo umano. Essa rappresenta, più precisamente, un’azione di qualsiasi natura che abbia i requisiti di esteriorità, deve provenire cioè dal mondo esterno, di idoneità lesiva, deve essere cioè in grado di provocare lesioni tali da determinare la morte o un’inabilità assoluta o parziale, e di concentrazione cronologica, nel senso che deve agire in un tempo ristretto, convenzionalmente indicato nel turno giornaliero di lavoro e riguarda soltanto il tempo di azione della causa e non la comparsa delle manifestazioni morbose.
L’infortunio può essere determinato da una causa unica o da un concorso di cause. Il concorrere di concause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude l’indennizzo dell’infortunio che è integralmente risarcito in proporzione all’entità del danno causato o concausato.
Si hanno concause preesistenti di lesione quando a causa di precedenti condizioni morbose, l’infortunio produce lesioni diverse o più gravi rispetto a quelle che avrebbero prodotto di per sé. Si hanno invece concause preesistenti di inabilità quando l’inabilità derivante dall’infortunio si aggiunge a quella già esistente, di carattere professionale o extraprofessionale.
Le concause sopravvenute di lesioni o di inabilità si hanno, di contro, quando alla lesione o all’inabilità derivanti da un infortunio si assomma una lesione o un’inabilità ad esso successiva.
Il concetto di rischio
Il concetto di “occasione di lavoro” si ricollega alla distinzione tra rischio generico e rischio specifico. Il rischio generico è quello che grava sul lavoratore nello stesso modo in cui colpisce gli altri lavoratori, indipendentemente dall’attività lavorativa svolta; il rischio specifico è quello derivante dalle particolari condizioni dell’attività lavorativa svolta e/o dell’apparato produttivo dell’azienda. Vi è poi il rischio generico aggravato che, pur essendo comune a tutti i cittadini che non svolgono l’attività lavorativa dell’assicurato, si pone in rapporto eziologico con la prestazione lavorativa del medesimo (ad esempio l’infortunio in itinere). Il rischio generico aggravato è quello che, pur essendo generico, subisce un incremento qualitativo/quantitativo in dipendenza dell’attività lavorativa.
Sulla configurabilità del rischio generico aggravato oscillano due diversi orientamenti: quello tradizionale in base al quale il rischio generico è assicurativamente coperto solo in presenza di elementi specificanti, quali l’intensità, la frequenza, che determinano un maggiore grado di rischiosità della condotta e, dunque, con conseguente accrescimento delle probabilità che l’infortunio accada, e un secondo orientamento  – più recente – che afferma invece che il rischio generico deve ritenersi aggravato dal lavoro, e quindi meritevole di tutela assicurativa, se ed in quanto è affrontato necessariamente per finalità lavorative, senza bisogno di ulteriori elementi specificanti.
Riguardo il rischio specifico, diventa fondamentale individuarne gli elementi caratterizzanti in quanto in presenza di esso sarà possibile riconoscere al lavoratore l’infortunio.
Affinché l’infortunio sul lavoro diventi indennizzabile e che quindi il rapporto tra lavoro e rischio costituisca “l’occasione di lavoro”, non è necessario che l’attività lavorativa determini in capo al lavoratore un rischio generico, ma necessita che essa abbia determinato un rischio specifico.
Perché si abbia l’occasione di lavoro, quindi, basta l’esistenza del nesso causalità tra lavoro e il verificarsi del rischio, mentre non sono sufficienti né necessari il nesso cronologico o quello topografico.
L’assicurato non ha diritto all’indennizzo quando l’infortunio deriva da rischio elettivo, ossia quando esso è la conseguenza di un rischio collegato ad un comportamento volontario del lavoratore, che non ha alcun rapporto con lo svolgimento del suo lavoro (e che, magari, è anche in contrasto con questo e con le diposizioni che lo disciplinano) e che è volto a soddisfare esigenze meramente personali e indipendenti dall’attività lavorativa, “cioè di rischio generato da un’attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell’attività lavorativa o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa”. Ad esempio un lavoratore che, per dar prova della sua abilità e della sua tenacia atletica, salta a terra da una impalcatura, mentre avrebbe potuto servirsi delle apposite scale, e si infortuna; oppure l’esecuzione di giochi di destrezza eseguiti con gli attrezzi di lavoro per divertire i colleghi o per dare prova di abilità. In questo caso l’evento dannoso non può essere considerato indennizzabile perché espressione non del rischio professionale assicurato, ma di quello elettivamente posto in essere dall’assicurato stesso e si caratterizza non per la rilevanza della colpa del lavoratore, ma per l’interruzione del nesso occasionale che deve intercorrere tra il lavoro e l’infortunio.
Il dolo del lavoratore non rientra nel rischio dell’assicurato; si intende per dolo il disegno  criminoso deliberatamente assunto dal soggetto interessato per trarre in inganno i terzi.
Parlando invece di colpa del lavoratore, occorre specificare che l’imprudenza, la negligenza e l’imperizia entrano nella nozione di rischio assicurato quando si estrinsecano in un atto determinato da circostanze anche straordinarie nell’esecuzione e nell’ambito del lavoro affidato al lavoratore. Pertanto, ove il comportamento colposo non sia collegato all’esecuzione del lavoro viene meno, in caso di infortunio, l’occasione di lavoro.
 
L’infortunio in itinere
La nozione di occasione di lavoro indicata nel T.U. 1124/1965 ritiene indennizzabili anche alcuni casi di infortunio in itinere, ossia quell’infortunio che colpisce il soggetto protetto durante il percorso seguito per recarsi dall’abitazione al luogo di lavoro o viceversa. L’indennizzo si ha soltanto quando può essere considerato un infortunio sul lavoro, poiché è l’attività lavorativa stessa ad esporre il soggetto al rischio dell’infortunio sulla strada.
Secondo una giurisprudenza meno recente, l’infortunio in itinere era ritenuto indennizzabile se il soggetto protetto fosse rimasto vittima di un infortunio su un cammino che è necessario percorrere perché è l’unico a condurre alla sede del lavoro; se avesse dovuto usare speciali mezzi di trasporto apprestati dal datore di lavoro; se avesse dovuto trasportare strumenti di lavoro pesanti ed ingombranti tali da essergli di impaccio nei movimenti e, quindi, da intensificare il rischio di un incidente stradale. In tutti questi casi si riteneva, infatti, fosse stato il lavoro ad esporre il lavoratore al rischio dell’infortunio.
Una più recente giurisprudenza, anche di legittimità, aveva però ritenuto che l’infortunio in itinere fosse indennizzabile anche quando derivi da eventi che, soltanto indirettamente, si verificano in occasione del lavoro, essendo determinati, in realtà, dal cosiddetto “rischio della strada”. Sono stati ad esempio considerati indennizzabili gli infortuni che hanno colpito un lavoratore che attendeva sulla pubblica via il collega che avrebbe dovuto accompagnarlo al lavoro con la sua automobile, ovvero un lavoratore che si recava a mangiare a casa in quanto, stanti le sue condizioni di salute, non poteva usufruire della mensa aziendale.
Al tempo stesso però la Corte Costituzionale, con una sentenza del  1990, ha confermato la legittimità dell’art. 4 del T.U. 1124/1965 nella parte in cui non prevede l’obbligo assicurativo per quanti siano costretti all’uso dell’automobile per raggiungere il posto di lavoro.
Attualmente l’infortunio in itinere è disciplinato dall’art. 12 D.Lgs. 38/2000 che considera tale quell’infortunio occorso durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; quello verificatosi durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; ovvero quello avvenuto, qualora il datore di lavoro non abbia predisposto un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Gli elementi, che solitamente intervengono in funzione di circostanza aggravante il rischio generico della strada, sono l’iter e il mezzo di trasporto.
L’iter consiste nel percorso che il lavoratore deve compiere per recarsi al lavoro o per ritornare a casa. Affinché l’infortunio sia indennizzabile, è necessario che esso avvenga mentre il lavoratore percorre la strada che direttamente lo porta al posto di lavoro o da questo a casa; non vi è invece indennizzo quando l’infortunio si sia verificato in caso di interruzione o deviazione del percorso del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate. A riguardo la Corte Costituzionale, con ordinanza dell’11 gennaio 2005, n. 1, ha ritenuto che una breve sosta non integra l’ipotesi della interruzione, a meno che non alteri le condizioni di rischio per il soggetto protetto.
L’altro elemento è il mezzo di trasporto. Se il mezzo di trasporto è fornito dal datore di lavoro, col salirvi, il lavoratore è già entrato nella sfera di sorveglianza del datore e quindi non ci sono dubbi sull’indennizzabilità dell’infortunio. Quando, invece, il mezzo di trasporto appartiene al lavoratore o ad un terzo che non sia il datore di lavoro, la questione è più complessa, perché occorre verificare, caso per caso, l’effettiva necessità di usarlo. Risulta, in questo caso, non indennizzabile l’infortunio quando è utilizzato un mezzo di trasporto privato e questo non è necessitato, cioè quando il lavoratore avrebbe potuto utilizzare mezzi pubblici.
L’infortunio in itinere non è indennizzabile neanche quando risulti provocato “direttamente dall’abuso di alcolici e psicofarmaci oppure dall’uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti. L’assicurazione, inoltre, non opera nei confronti del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida” (art. 12 D.Lgs. 38/2000).
Tutti i lavoratori però, sia che utilizzino mezzi aziendali o mezzi privati, sono esposti al rischio della strada, perciò nell’esclusione della tutela predisposta per l’infortunio in itinere, deve essere ravvisata un’ingiustificata e irragionevole disparità di trattamento con la conseguente ed inevitabile violazione del principio costituzionale di eguaglianza, sancito dall’art. 3 della Costituzione Ciò trova conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione[1] che ha ritenuto indennizzabile l’infortunio in itinere conseguente all’uso del mezzo privato, anche se si fosse verificato prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 38/2000, ritenendo che l’utilizzo di quel mezzo risponda a criteri di normalità e razionalità.
LE MALATTIE PROFESSIONALI
Cosa si intende per  malattia professionale
Per malattia professionale “si intende una patologia le cui cause sono da ricondurre all’attività o all’ambiente di lavoro (sordità da rumori, tumori causati da vernici o coloranti o sostanze cancerogene ecc.); perché sia riconosciuta come tale, occorre la certificazione medica.
Le norme in materia (T. U. n. 1124/65) stabiliscono che l’Inail ha il dovere  di indennizzare, secondo regole precise, i danni provocati alla salute della lavoratrice o del lavoratore, prevedendo prestazioni di carattere economico, sanitario e riabilitativo”.
Per malattie professionali devono intendersi sia quelle tassativamente elencate dalla legge (malattie tabellari) sia quelle non espressamente elencate ma di precisa origine professionale(malattie non tabellari).
Nel caso di malattie professionali tabellate, vale il principio della cosiddetta “presunzione del nesso tra patologia e attività”. Al lavoratore esposto ad una delle lavorazioni a rischio previste negli elenchi, non è richiesta altra documentazione sanitaria, oltre alla certificazione rilasciata dal medico.
Per le patologie extra tabellari, invece, poiché le indagini epidemiologiche non hanno prodotto risultati sufficienti tali da giustificare l’inserimento nelle tabelle, il lavoratore o la lavoratrice devono dimostrare con una documentazione appropriata il nesso tra la malattia contratta e le attività professionali svolte.
Una volta riconosciuto il diritto all’indennizzo, le prestazioni sono identiche sia che si tratti di patologia tabellata o extra tabellare.
Le malattie professionali in Italia sono contenute in “due tabelle distinte (settore industria e agricoltura) che sono state periodicamente aggiornate in relazione alle novità medico-scientifiche. L’ ultima revisione è stata effettuata nel 2008”.
Dunque in Italia la tutela delle malattie professionali si basa su un sistema misto; questo rende particolarmente importante l’aggiornamento delle tabelle.
 Il riconoscimento delle malattie professionali
Per procedere al riconoscimento delle malattie professionali, il Testo Unico n.1124/1965 impone precisi obblighi sia per l’impresa che per i lavoratori:
- “è obbligo del lavoratore o della lavoratrice la presentazione del certificato medico al datore di lavoro entro 15 giorni dall’insorgere della malattia, che deve indicare la presunta origine professionale della patologia;
- è obbligo del datore di lavoro, entro 5 giorni dal ricevimento del certificato medico, di denunciare la patologia all’Inail. Non è permesso al datore di lavoro di sindacare il giudizio del medico che ha rilasciato il certificato”.
Successivamente, “l’Inail chiamerà a visita il lavoratore per ricostruire l’anamnesi lavorativa, in particolare in merito alla pericolosità cui è stato esposto e chiederà al datore di lavoro copia del documento aziendale di valutazione dei rischi”.
Se la malattia denunciata non fosse prevista dalle tabelle, l’Istituto assicuratore potrà “avvalersi, in caso di dubbi, della sua struttura tecnica di accertamento del rischio (Contarp) per effettuare indagini ispettive all’interno dell’azienda e quantificarne l’esposizione. L’Inail, assumendosene l’onere economico, può anche richiedere al lavoratore ulteriori accertamenti sanitari”.
Nel nostro ordinamento è stato poi introdotto il c.d.  danno biologico.
Per danno biologico “si intende la perdita dell’integrità psicofisica del lavoratore o della lavoratrice”. Previsto “dal decreto legislativo n. 38/2000, il suo inserimento nel sistema di tutela in Italia ha comportato una sostanziale modifica delle prestazioni erogate dall’Inail, che prima di allora venivano calcolate considerando la sola perdita della capacità lavorativa. Il concetto di danno biologico, invece, si basa su un concetto più esteso della salute perché comprende non soltanto le menomazioni fisiche, ma anche quelle psichiche e relazionali. La norma stabilisce che al lavoratore o alla lavoratrice che riportano un danno permanente di origine professionale venga riconosciuta una nuova prestazione economica: l’indennizzo in capitale, che si aggiunge alla rendita già prevista dalla vecchia normativa.

ASLEC (Associazione per la sicurezza del lavoratore delle costruzioni edili di Napoli)

Per rafforzare la tutela nell’ambito dei cantieri privi di RLS, nasce il 9 giugno 2011  a Napoli l’ASLEC (Associazione per la sicurezza del lavoratore delle costruzioni edili di Napoli),  per volontà delle organizzazioni sindacali Feneal UIL, Filca CISL e Fillea CGIL di Napoli, in qualitá di sottoscrittrici del Contratto Provinciale del lavoro in Edilizia.
E' un’associazione, senza scopo di lucro, che si propone di rafforzare e favorire la tutela nei cantieri dove non è prevista la figura dell'RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) attraverso la strutturazione di un sistema di sicurezza stabile sul posto di lavoro.
L'Associazione fornisce, ai lavoratori preposti e alle imprese, strumenti di informazione, divulgazione e controllo delle disposizioni di legge in materia di sicurezza. A questo scopo ha assunto soggetti, indicati dalle Organizzazioni sindacali, designati ad esercitare le funzioni di Rappresentante LST (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale). L'RLST, tra i propri compiti, deve favorire contatti ed intese tra le Organizzazioni sindacali e la Rappresentanza datoriale, per la discussione dei problemi connessi alla sicurezza e per una migliore programmazione di attività e misure ad essa correlate.
L’ASLEC, in quanto associazione senza scopo di lucro, possiede un fondo comune, costituito da quote fissate dal CPL (Contratto provinciale di lavoro) in edilizia a carico delle imprese sprovviste di RLS; quote e contributi degli associati (in questo caso quote delle OO.SS.) proventi da proprie iniziative organizzate; eventuali contribuzioni di terzi; eventuali contributi dello stato, delle regioni, degli enti locali e dell’Unione Europea.
Sede: Via Leonardo Bianchi n. 36.
PER SAPERNE DI PIU' visita il sito www.aslec.net

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