AMMORTIZZATORI SOCIALI
Con il decreto 22/2015 il Governo ha ridisegnato il sistema degli ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria introducendo la Nuova Prestazione di Assicurazione sociale per l’Impiego (Naspi) con la finalità di superare l’istituto dell’Aspi.
I destinatari
Lo stato di disoccupazione del lavoratore deve essere involontario, quindi a seguito di licenziamento (anche disciplinare).
Le macro-categorie dei destinatari sono:
Tutti i lavoratori subordinati, inclusi gli apprendisti, il personale artistico e i soci lavoratori di cooperativa, con l’esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato della Pa e gli operai agricoli
I Requisiti:
È necessario che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
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Trovarsi in uno stato di disoccupazione involontaria;
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Far valere, nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione purché risulti, anno per anno, erogata una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali;
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Far valere 30 giorni di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione
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Per il periodo in cui il lavoratore percepisce la Naspi gli spetta anche l’assegno per il nucleo familiare.
Ai fini della contribuzione e del calcolo della stessa sono considerati utili:
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I contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria
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I periodi di congedo parentale (in costanza di rapporto di lavoro)
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Le astensioni per malattia dei figli (max 8 anni) nel limite di 5 gg
Non sono invece considerati utili ma neutri con conseguente ampliamento del quadriennio di analisi:
- Cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga a zero ore
- Periodi di aspettativa sindacale ex art. 31 L. 300/1970
- Permessi e congedi per l’assistenza a familiari con handicap grave (104)
- Periodi di malattia ed infortunio senza integrazione da parte dell’azienda
Se nel quadriennio si verifica un ulteriore evento neutro il quadriennio dovrà essere ampliato in misura pari all’evento verificatosi, fino a 48 mesi per il periodo massimo di ricostruzione. I periodo si inoccupazione o disoccupazione non sono considerati “periodi neutri” utili alla ricostruzione e di conseguenza non prevedono alcun ampliamento.
Il calcolo della NASPI
Il calcolo della Naspi prevede che si divida la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni per le settimane di contribuzione effettivamente versate nello stesso periodo.
Il tutto verrà moltiplicato per il coefficiente fisso di 4,33.
Il risultato darà luogo alla retribuzione mensile di riferimento per il calcolo dell’indennità.
Se dal calcolo si evince che la retribuzione mensile è pari o inferiore a 1.195 euro, l’indennità percepita dal lavoratore sarà pari al 75%. Nel caso in cui la retribuzione è superiore a 1.195 euro allora l’indennità sarà aumentata del 25% sulla differenza.
L’indennità non potrà superare l’importo mensile di 1.300 euro per il 2015, con rivalutazione annuale.
Sulla Naspi sarà calcolato il contributo figurativo di 1,4 volte l’indennità. Per fare un esempio se l’importo mensile è calcolato sul massimo di 1.300 euro con il figurativo si potrà arrivare a 1.820 euro.
Inoltre, l’indennità sarà ridotta progressivamente del 3% dal primo giorno del 4° mese (sistema di dècalage).
La Domanda
La domanda per la fruizione della Naspi può essere inoltrata entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Va inoltrata esclusivamente in via telematica con le modalità già previste dall’Inps: • via web, direttamente dal cittadino dotato di PIN sul portale dell’istituto;
• rivolgendosi agli enti Patronato; anche attraverso i loro servizi telematici;
• tramite Contact Center Integrato INPS-INAIL.
La durata
La Naspi è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo sono esclusi i periodi contributivi che hanno già dato luogo a prestazioni di disoccupazione (anche se erogate in unica soluzione ed in forma anticipata).
La durata massima desumibile a versamenti pieni nei 4 anni è di 24 mesi.
La modalità
LA Naspi sarà versata attraverso tre canali (già previsti dalla Legge 92/2012):
• Contributo ordinario dell’1,3% (aumentato da quello integrativo dello 0,30%);
• Contributo addizionale nella misura dell’ 1,40% dovuto per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato;
• Ticket di licenziamento previsto per le interruzioni di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pari al 41% del massimale mensile di Naspi (per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni).
Ipotesi di incompatibilità
Ipotesi di decadenza: Quando il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato dalla durata superiore ai 6 mesi, dal quale ritrae un reddito annuale superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale.
Ipotesi di sospensione: Quando il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato dalla durata non superiore ai 6 mesi, dal quale percepisce un reddito annuo superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale. La prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro. Al termine della sospensione l’indennità riprende fino al termine del periodo residuo.
Ipotesi di conservazione: Quando il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato dal quale percepisce un reddito annuo non superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, indipendentemente dalla sua durata. Il lavoratore conserva il diritto alla prestazione, ma ridotta dell’80% sul reddito previsto.
LE ULTIME NOVITA'
L’ assegno di ricollocazione, è una misura approvata con il decreto attuativo Jobs Act n.150/2015 che ha riorganizzato le disposizioni in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive per il lavoro. Tale decreto, prevede, tra l’altro, una misura rivolta al sostegno della disoccupazione di coloro che una volta terminata la NASPI, risultano ancora privi di un'occupazione: l’Assegno di ricollocazione, a favore dei soggetti disoccupati, la cui disoccupazione superi i quattro mesi.
Requisiti:
Per ricevere l’assegno bisogna essere disoccupati, percettori di NASpI da più di quattro mesi. Per queste persone, è possibile richiedere l'assegno di ricollocazione, ossia, dei voucher disoccupazione che serviranno a pagare corsi di formazione professionale organizzati dai Centri per l'Impiego, dalla Regione o dal Comune, al fine di agevolare il reinserimento del soggetto sul mercato del lavoro.
Come funziona?
L'importo dell';assegno è graduato al profilo, e può essere speso dal lavoratore presso il centro per l'Impiego o presso i soggetti accreditati in materia di politiche attive del lavoro, per poter frequentare corsi professionali che lo aiuteranno a reinserirsi sul mercato del lavoro. I percettori di prestazioni di sostegno al reddito, potranno, inoltre essere chiamati a svolgere attività di volontariato nel Comune di residenza.
Quando e a chi spetta il voucher
Terminato il periodo massimo di fruizione delle indennità Naspi, se lo stato di disoccupazione si protrae per più di 4 mesi, il lavoratore ha diritto all'assegno di
ricollocazione che viene rilasciato, nei limiti delle disponibilità assegnate a tale finalità per la Regione o per la provincia autonoma di residenza. Il disoccupato una volta completato l'istanza, ha la possibilità di scegliere l’agenzia per il lavoro dalla quale farsi assistere nella ricerca attiva di una nuova occupazione. L’agenzia riceverà una remunerazione, dallo Stato o dalla Regione con la dote attribuita al lavoratore, solo nel caso in cui sia concretamente trovato un lavoro.
Come funziona la domanda?
La procedura per ottenere i voucher disoccupati è la seguente:
1. Recarsi al centro per l'impiego;
2. Effettuare il colloquio con il personale del Centro per l'impiego, a seguito del quale il lavoratore viene inserito in una classe di profilazione, stilata in base al suo profilo tecnico professionale attitudinale, al fine di valutare il suo grado di occupabilità.
3. Effettuato ciò, il lavoratore viene chiamato dal Centro per l'Impiego, per sottoscrivere un Patto di servizio personalizzato, contenente anche l'indicazione
circa la sua disponibilità a partecipare ad iniziative formative, corsi di riqualificazione o di politica attiva e ad accettare offerte di lavoro qualora congrue al
suo profilo.
Ogni lavoratore avrà a sua disposizione all’interno del centro per l’impiego o dell’agenzia privata un tutor che lo seguirà nel percorso verso il nuovo contratto di lavoro, aiutandolo a compilare il curriculum, ad aggiornare le proprie competenze fino a sostenere colloqui con le imprese. Una volta ricevuta un’offerta di occupazione, il lavoratore potrà rifiutarla se non è congrua senza perdere la Naspi, mentre il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua fa perdere il diritto a ricevere l’assegno di disoccupazione.
Quant'è l'importo del voucher
L'importo dell'assegno di ricollocazione dipende da quante sono le possibilità che il lavoratore ha di trovare una nuova occupazione, maggiori sono le possibilità e più basso è il voucher, minori sono le possibilità e più è alto è l'importo riconosciuto per la formazione presso i centri per l’impiego o i servizi accreditati.
La richiesta dell’Assegno è volontaria e può essere effettuata sul portale Anpal.gov.it o presso un Centro per l’Impiego, scegliendo liberamente l’Ente che offre i servizi più adatti alla propria condizione
per consultare la Scheda di Approfondimento a cura delle Feneal Uil di Napoli e Campania CLICCA QUI:
SCHEDA DI APPROFONDIMENTO
Per conoscere lle modalità di accesso allwe prestazioni visita il sito www.anpal.gov,it
I PILASTRI DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il sistema pensionistico italiano è basato su due “pilastri”: uno rappresentato dalla previdenza obbligatoria, che assicura la pensione di base e l’altro dalla previdenza complementare, che è finalizzata a erogare una pensione aggiuntiva a quella di base.
L’adesione alla previdenza complementare, pur non essendo obbligatoria, è un‘interessante opportunità per garantire ai pensionati di domani un reddito di importo adeguato. La previdenza complementare offre al lavoratore la possibilità di costituirsi una pensione che, aggiunta a quella di base, gli consenta di mantenere inalterato il proprio tenore di vita al termine dell’attività lavorativa. Soprattutto per quei lavori ritenuti ‘atipici’ come nel caso dell’edilizia.
LA LEGGE FORNERO
Dal 2011 il sistema pensionistico è disciplinato dalla Legge Fornero, anche se alcuni correttivi sono al vaglio del Parlamento.
I principali capitoli della riforma sono: 1. Pensioni di anzianità con requisiti più elevati; 2. Assegni determinati con il contributivo anche per coloro che avevano conservato il più vantaggioso metodo retributivo; 3. Sostanziale cancellazione per le pensioni di anzianità.
Con la riforma Fornero è infatti avvenuto il passaggio dalla pensione di anzianità alla pensione anticipata.
La riforma ha modificato in profondità il vecchio sistema previdenziale, cancellando la possibilità di andare in pensione col sistema delle quote, ma introducendo però la pensione anticipata. Sarà infatti possibile andare in pensione prima dell'età di vecchiaia solo se si superano i 41 anni e un mese di contributi (per le donne) e i 42 anni e 1 mese (per gli uomini).
La quota dell'assegno calcolata sui contributi accumulati entro il 2011 viene infatti tagliata dell'1% l'anno. Se si opta per andare in pensione prima dei 60 anni, la forbice sarà del 2% l'anno.
La riforma stabilisce che, dal 1° gennaio 2012, l'età di pensionamento è fissata per tutti i lavoratori dipendenti e autonomi e per le dipendenti del settore pubblico all'età di 66 anni e 7 mesi.
PER SAPERNE DI PIU': Art. 24 (d.l. 201/2011) - Disposizione in materia di pensioni
L'effetto delle misure previdenziali contenute nella Legge è quello di unificare l'età di uscita dal lavoro, che a regime (nel 2022) sarà per tutti di 67 anni, con la sola eccezione delle persone che hanno lavorato oltre 42 anni (pensione anticipata) o che hanno svolto lavori usuranti (misura prevista dai correttivi alla riforma sulle pensioni al vaglio del Parlamento che introduce la cosiddetta Ape Social).
L’APE SOCIAL
L’Ape Social consentirà la pensione anticipata ad alcune categorie di lavoratori con uno sconto fino a tre anni dal requisito standard di 66 anni e 7 mesi.
Saranno quattro le categorie a poter beneficiare dell’Ape Social, purché i lavoratori siano iscritti a istituti di previdenza pubblici obbligatori, gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la gestione separata dell’Inps: coloro che non hanno lavoro, i lavoratori invalidi, chi assiste parenti disabili, e i lavoratori addetti a lavori usuranti e gravosi.
Nella riforma delle pensioni è stabilito che l’Ape agevolato è un sussidio assistenziale che partirà dal 1° maggio 2017, finalizzato al raggiungimento della pensione per alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela che hanno raggiunto il 63° anno di età e risultano in possesso di almeno 30 anni di contributi (36 anni per il settore edile).
La borsa lavoro edile nazionale è lo strumento delle parti sociali di settore per facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
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SCHEDA DI APPROFONDIMENTO